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Art. 48e

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 20 LC)

  1. Gli organi paritetici sono tenuti a informare in qualsiasi momento l’autorità di vigilanza, ossia la SECO, riguardo alla situazione in materia di perfezionamento dei lavoratori forniti a prestito, all’applicazione di un piano di pensionamento anticipato a tali lavoratori nonché alle pene convenzionali inflitte e alle spese di controllo addossate ai prestatori responsabili. Ogni anno presentano un rapporto alla SECO.
  2. Le associazioni del settore interinale interessate da tali disciplinamenti sono autorizzate a consultare detti rapporti.

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