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Art. 53c

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 21a cpv. 4 LStrI)

  1. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione dell’annuncio completo, il servizio pubblico di collocamento trasmette ai datori di lavoro che hanno effettuato l’annuncio i dati sulle persone in cerca d’impiego con un dossier adeguato o comunica ai datori di lavoro che non sono disponibili persone corrispondenti al profilo richiesto.
  2. I datori di lavoro comunicano al servizio pubblico di collocamento:
    1. quali candidati hanno ritenuto adeguati e hanno invitato a un colloquio di assunzione o a una verifica dell’idoneità;
    2. se hanno assunto uno dei candidati; e
    3. se il posto è ancora vacante.

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