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Art. 56

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art 33 cpv. 1 e 3 LC)

  1. Tutti i servizi pubblici attivi nell’ambito del collocamento coordinano le loro attività con quelle delle autorità preposte al mercato del lavoro. In particolare, essi fanno in modo di iscrivere anche presso il servizio pubblico competente, come persone in cerca d’impiego, tutti i disoccupati atti al collocamento e che desiderano essere collocati.1
  2. Il servizio pubblico competente stabilisce, in collaborazione con gli altri servizi pubblici interessati, se il disoccupato è collocabile. I conflitti relativi alla competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro o degli organi dell’assicurazione invalidità sono sottoposti per decisione ai competenti uffici federali.2
  3. I servizi pubblici cantonali che si occupano di collocamento organizzano la propria collaborazione d’intesa con i competenti uffici federali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 ott. 1999, in vigore dal 1° dic. 1999 (RU 1999 2711).

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