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Art. 58

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 34a , 34b e 35 LC)1

  1. Le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su:
    1. l’identità e i dati di contatto del titolare;
    2. lo scopo del sistema d’informazione;
    3. i dati trattati;
    4. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
    5. i loro diritti.2
  2. La persona interessata può esigere dai servizi che trattano i dati che:
    1. le comunichino gratuitamente le informazioni che la riguardano, per scritto e in una forma comprensibile a tutti,
    2. correggano o completino i dati inesatti o incompleti,
    3. distruggano i dati di cui non hanno più bisogno.
  3. Se il servizio non è in grado di provare l’esattezza o l’inesattezza di dati, vi appone un commento adeguato.
  4. Qualsiasi correzione, aggiunta o distruzione di dati deve essere annunciata ai servizi ai quali questi dati sono stati comunicati, nonché ad altri servizi se la persona interessata lo desidera.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 113 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. II 113 dell’O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

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