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Art. 59

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 36 LC)

  1. Le competenti autorità cantonali rilevano i dati menzionati negli articoli 18 e 46 e allestiscono la statistica prevista nell’articolo 53.
  2. Gli uffici del lavoro trasmettono i risultati delle loro rilevazioni alla SECO, il quale si assicura che tale operazione avvenga in modo uniforme e pubblica i risultati.

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