Le competenti autorità cantonali rilevano i dati menzionati negli articoli 18 e 46 e allestiscono la statistica prevista nell’articolo 53.
Gli uffici del lavoro trasmettono i risultati delle loro rilevazioni alla SECO, il quale si assicura che tale operazione avvenga in modo uniforme e pubblica i risultati.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.