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Art. 60

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

(art. 36 cpv. 2 LC)

  1. Gli uffici cantonali del lavoro fanno rapporto alla SECO:
    1. ogni mese sulla situazione e sull’evoluzione del mercato del lavoro cantonale;
    2. ogni anno sul collocamento privato e sulla fornitura di personale a prestito.
  2. La SECO pubblica direttive riguardanti la presentazione di questi rapporti.

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