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Commenti: Art. 60 | Omnilex
Law
/
Art. 60
Art. 59a
Art. 61
Art. 60
823.111
OC
Federal Council Ordinance
1 lug 1991
Fonte originale
(art. 36 cpv. 2 LC)
Gli uffici cantonali del lavoro fanno rapporto alla SECO:
ogni mese sulla situazione e sull’evoluzione del mercato del lavoro cantonale;
ogni anno sul collocamento privato e sulla fornitura di personale a prestito.
La SECO pubblica direttive riguardanti la presentazione di questi rapporti.
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OC · Ordinanza sul collocamento e il personale a prestito
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