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Preamble

823.111OCFederal Council Ordinance1 lug 1991Fonte originale

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19891sul collocamento (LC);
visto l’articolo 21a capoversi 1 e 6 della legge federale del 16 dicembre 20052sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)3,4 ordina:

Footnotes

  1. RS 823.11

  2. RS 142.20

  3. Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  4. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 mag. 2018, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 2285).

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