un sussidio massimo di 16,5 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Senectute;
un sussidio massimo di 14,5 milioni di franchi all’Associazione svizzera Pro Infirmis;
un sussidio massimo di 2,7 milioni di franchi alla Fondazione svizzera Pro Juventute.
Nel fissare le nuove rendite conformemente all’articolo 33terLAVS1, il Consiglio federale aumenta gli importi massimi dei sussidi di cui al capoverso 1.
Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei sussidi annui. Emana disposizioni sulla ripartizione dei sussidi fra gli organi centrali e quelli cantonali o regionali delle istituzioni di utilità pubblica.
I sussidi alle Fondazioni svizzere Pro Senectute e Pro Juventute sono prelevati dalle risorse finanziarie dell’AVS; il sussidio all’Associazione Pro Infirmis è prelevato dalle risorse finanziarie dell’AI.