prestazioni uniche o periodiche a cittadini svizzeri bisognosi, che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera e sono anziani, vedovi, orfani o invalidi;
prestazioni uniche o periodiche a stranieri, rifugiati e apolidi bisognosi che hanno domicilio e dimora abituale in Svizzera, sono anziani, vedovi, orfani o invalidi e risiedono in Svizzera da cinque anni almeno;
il finanziamento di prestazioni in natura o in servizi a favore di persone anziane, invalide, vedove o orfane.
Alle persone durevolmente a carico dell’aiuto sociale non possono essere assegnate prestazioni secondo il capoverso 1 lettere a e b.
Le istituzioni di utilità pubblica definiscono i principi dell’utilizzazione dei sussidi.
Il Consiglio federale può:
emanare disposizioni completive sull’utilizzazione dei sussidi;
prevedere un ordinamento particolare, in casi di rigore, a favore degli invalidi bisognosi che hanno beneficiato o probabilmente beneficeranno di una prestazione dell’AI;
delimitare il campo di attività delle singole istituzioni.
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