(art. 15, 34 cpv. 1 lett. b LPP e 18 LFLP)^1^
- Nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve continuare a tenere il conto di vecchiaia di un invalido a cui versa una rendita, fino al momentoincui questi ha raggiunto l’età di riferimento secondo l’articolo 13 capoverso 1 LPP.2
- L’avere di vecchiaia dell’invalido deve fruttare interesse.
- Il salario coordinato durante l’ultimo anno d’assicurazione (art. 18) serve da base di calcolo degli accrediti di vecchiaia durante l’invalidità.
- Se il diritto a una rendita d’invalidità si estingue in seguito a scomparsa dell’invalidità, l’assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde al suo avere di vecchiaia.