(art. 2 cpv. 4 LPP)
I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sottostanno all’assicurazione obbligatoria, se:
- il rapporto di lavoro è prolungato, senza interruzione, oltre i tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;
- sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che presta il personale, per un periodo complessivamente superiore a tre mesi e senza interruzioni superiori a tre mesi: in tal caso il salariato è assicurato dall’inizio del quarto mese di lavoro; se prima dell’inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a tre mesi, l’assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.