(art. 51 cpv. 1 e 2, 53a e 71 cpv. 1 LPP)
- L’organo superiore è responsabile per la gestione degli investimenti. Esso imposta, controlla e dirige in modo trasparente la gestione del patrimonio tenendo conto dei fattori di redditività e di rischio.
- L’organo superiore ha in particolare i seguenti compiti:
- stabilisce in un regolamento gli obiettivi e i principi, l’organizzazione e la procedura relativi al patrimonio investito;
- definisce le regole applicabili all’esercizio dei diritti d’azionista dell’istituto di previdenza;
- 1 prende le misure di carattere organizzativo atte a concretizzare gli articoli 48f –48l .
- stabilisce le esigenze che devono soddisfare le persone e le istituzioni incaricate di investire e amministrare il patrimonio dell’istituto di previdenza.
- Nell’emanare le prescrizioni di cui al capoverso 2 lettere c e d, può riferirsi a norme e regole di organizzazioni e associazioni generalmente riconosciute.