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Art. 56

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 71 cpv. 1 LPP)

  1. Gli investimenti collettivi sono investimenti di parti del patrimonio operati in comune da diversi investitori. Essi sono equiparati a fondi d’investimento istituzionali che servono a un unico istituto di previdenza.1
  2. L’istituto di previdenza può partecipare a investimenti collettivi per quanto:
    1. gli stessi siano conformi agli investimenti autorizzati secondo l’articolo 53; e
    2. l’organizzazione degli investimenti collettivi sia regolata in modo che, per quanto concerne la determinazione delle direttive di investimento, la ripartizione delle competenze, la determinazione delle quote nonché la vendita e il riscatto delle quote gli interessi degli istituti di previdenza che vi partecipano siano garantiti;
    3. 2 i valori patrimoniali possano essere scorporati a favore degli investitori in caso di fallimento dell’investimento collettivo o della sua banca di deposito.
  3. Le quote di investimenti diretti comprese negli investimenti collettivi si aggiungono agli investimenti diretti presi in considerazione per il calcolo dei limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a , 54b capoverso 1 e 55. I limiti di investimento secondo gli articoli 54, 54a e 54b capoverso 1 riferiti a debitori, società e immobili sono rispettati quando:3
    1. gli investimenti diretti compresi negli investimenti collettivi sono diversificati in modo appropriato; oppure
    2. la singola partecipazione a un investimento collettivo è inferiore al 5 per cento del patrimonio totale dell’istituto di previdenza.
  4. Le partecipazioni a investimenti collettivi sono equiparate agli investimenti diretti quando esse adempiono le condizioni dei capoversi 2 e 3.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

  2. Introdotta dalla cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 19 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4651).

1 commentary

N1.Divieto di leva finanziaria per investimenti collettivi

Ai sensi dell'art. 56 cpv. 4 OPP 2, gli investimenti collettivi non devono esercitare un effetto di leva sul patrimonio complessivo dell'istituto di previdenza.

Rechtsprechungsgemäss waren - jedenfalls vor Einführung des Hebelverbotes mit Ausnahmen gemäss Art. 53 Abs. 5 BVV 2 auf den 1. Juli 2014 (vgl. dazu HANS ETTLIN, Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N. 137 zu Art. 71 BVG) - kreditfinanzierte Vermögensanlagen nicht per se unzulässig (BGE 137 V 446 E. 6.2.6). Allerdings war bereits vor Inkrafttreten dieser Novelle beim Einsatz derivativer Finanzinstrumente Art. 56 Abs. 4 BVV 2 zu beachten, wonach keine Hebelwirkung auf das Gesamtvermögen der Vorsorgeeinrichtung ausgeübt werden durfte, was einem Verbot kreditfinanzierter derivativer Finanzinstrumente nahe gekommen sein dürfte.

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