Torna alla legge

Art. 15a

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 15 LPP)

  1. L’istituto di previdenza o di libero passaggio determina la quota dell’avere di vecchiaia:
    1. sull’intero avere di previdenza di un assicurato depositato presso l’istituto;
    2. sull’importo del prelievo anticipato di cui all’articolo 30c LPP;
    3. sulle prestazioni d’uscita e sulle parti di rendita trasferite nel quadro di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 22 LFLP.
  2. Al momento del trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio, il precedente istituto di previdenza o di libero passaggio comunica al nuovo istituto i dati di cui al capoverso 1. Se omette di farlo, il nuovo istituto gli chiede di comunicarglieli.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.