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Art. 1b

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 1 cpv. 3 LPP)

  1. Al fine di compensare totalmente o in parte la riduzione delle prestazioni di vecchiaia implicata dalla riscossione anticipata, il regolamento dell’istituto di previdenza può consentire agli assicurati acquisti supplementari oltre a quello di tutte le prestazioni regolamentari ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 LFLP.
  2. Gli istituti di previdenza che consentono acquisti per il pensionamento anticipato conformemente al capoverso 1 devono definire i loro piani di previdenza in modo che, qualora l’assicurato rinunciasse al pensionamento anticipato, l’obiettivo delle prestazioni previsto nel regolamento sia superato al massimo del 5 per cento.

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