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Art. 1d

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 1 cpv. 3 LPP)

  1. L’istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata può proporre al massimo tre piani di previdenza agli assicurati di ogni collettività.
  2. La somma delle quote contributive versate in percentuale del salario da datore di lavoro e salariati deve ammontare nel piano che contempla i contributi più bassi ad almeno due terzi di quella prevista nel piano con i contributi più elevati. L’aliquota contributiva del datore di lavoro deve essere la stessa in ogni piano di previdenza.

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