Torna alla legge

Art. 1i

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
  1. I regolamenti degli istituti di previdenza non possono prevedere un’età di pensionamento inferiore a 58 anni.
  2. Sono ammesse età di pensionamento inferiori a quella menzionata al capoverso 1:
    1. in caso di ristrutturazioni aziendali;
    2. nel caso di rapporti di lavoro in cui è prevista un’età di pensionamento inferiore per motivi di sicurezza pubblica.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.