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Art. 2

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 2 cpv. 4 LPP) I lavoratori occupati in un’impresa acquisitrice nell’ambito di una fornitura di personale a prestito conformemente alla legge federale del 6 ottobre 19891sul collocamento e il personale a prestito sono considerati impiegati dell’impresa che presta il personale.

Footnotes

  1. RS 823.11

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