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Art. 25

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 34a LPP)

  1. 1
  2. L’istituto di previdenza non è tenuto a compensare il rifiuto o la riduzione di prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare se queste assicurazioni hanno ridotto o rifiutato prestazioni fondandosi sugli articoli 21 della legge federale del 6 ottobre 20002sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), 37 e 39 della LAINF3, o 65 e 66 LAM4.5
  3. 6

Footnotes

  1. Abrogato dall’all. n. 1 dell’O del 9 nov. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4393).

  2. RS 830.1

  3. RS 832.20

  4. RS 833.1

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279,4653).

  6. Abrogato dalla cifra I dell’O del 18 ago. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279,4653).

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