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Art. 26b

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 124a cpv. 3 n. 2 e 124c CC; art. 34a LPP)1

  1. Se una rendita d’invalidità è stata ridotta a causa del concorso con altre prestazioni e il divorzio avviene dopo il raggiungimento dell’età di riferimento regolamentare, per la decisione sulla divisione il giudice si basa sulla rendita non ridotta.2
  2. Se la rendita d’invalidità ridotta corrisponde almeno alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, tale parte di rendita è convertita conformemente all’articolo 124a capoverso 2 CC e versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza.
  3. Se la rendita d’invalidità ridotta è inferiore alla parte di rendita assegnata al coniuge creditore, si applica quanto segue:
    1. la rendita d’invalidità ridotta è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza;
    2. dopo la morte del coniuge debitore o appena la prestazione versata riesce a coprire la totalità delle pretese del coniuge creditore derivanti dal conguaglio della previdenza professionale, la parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia ed è versata al coniuge creditore o trasferita nella sua previdenza. Il momento determinante per tale conversione è quello del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
    3. il coniuge debitore deve un’indennità adeguata (art. 124e cpv. 1 CC) per la parte delle pretese derivanti dal conguaglio della previdenza professionale che non può essere versata al coniuge creditore né trasferita nella sua previdenza a causa della riduzione della rendita d’invalidità di cui alla lettera a.
  4. Se una parte di rendita assegnata è oggetto di compensazione conformemente all’articolo 124c CC, per l’applicazione dei capoversi 2 e 3 è determinante la differenza tra le pretese reciproche dei coniugi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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