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Art. 27b

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 34b LPP)

  1. I diritti passano all’istituto di previdenza per le prestazioni di uguale natura.
  2. Sono segnatamente prestazioni di uguale natura:
    1. 1 le rendite d’invalidità o le rendite di vecchiaia accordate in loro vece, le indennità in capitale invece delle rendite e l’indennizzo per incapacità al guadagno nonché l’indennizzo per danno pensionistico;
    2. le rendite per superstiti, le indennità in capitale invece delle rendite e le indennità per perdita di sostegno.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

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