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Art. 29

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 4 cpv. 2, 8 e 46 cpv. 1 e 2 LPP)

  1. Nell’assicurazione facoltativa, il salario coordinato è determinato secondo l’articolo 8 LPP e l’articolo 3 della presente ordinanza. Si tien conto della totalità dei redditi provenienti dall’attività lucrativa dell’assicurato.
  2. Se l’assicurato è sottoposto anche all’assicurazione obbligatoria, il salario coordinato nell’assicurazione facoltativa è determinato deducendo dal salario coordinato complessivo quello già coperto dall’assicurazione obbligatoria.
  3. L’assicurato deve annunciare all’istituto di previdenza tutti i redditi dell’attività lucrativa, sia dipendente che indipendente.

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