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Art. 36

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 52c , 62 cpv. 1 e 62a LPP)

  1. Se nel corso delle sue verifiche l’ufficio di revisione constata irregolarità, deve assegnare all’organo supremo un termine adeguato per regolarizzare la situazione. In caso d’inosservanza di questo termine, informerà l’autorità di vigilanza.
  2. Qualora venga a conoscenza di fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione o la garanzia di un’attività ineccepibile da parte dei responsabili di un istituto di previdenza professionale o di un istituto dedito alla previdenza professionale, l’ufficio di revisione lo comunica all’organo supremo e all’autorità di vigilanza.
  3. L’ufficio di revisione è tenuto a informare senza indugio l’autorità di vigilanza se:
    1. la situazione dell’istituto richiede un intervento rapido;
    2. il suo mandato scade; o
    3. gli è stata revocata l’abilitazione ai sensi della legge del 16 dicembre 20051sui revisori.

Footnotes

  1. RS 221.302

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