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Art. 41

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 52e , 62 cpv. 1 e 62a LPP)1 Esplicando il suo mandato, il perito deve conformarsi alle direttive dell’autorità di vigilanza. È tenuto ad informare senza indugio l’autorità di vigilanza se la situazione dell’istituto di previdenza richiede un intervento rapido o se il suo mandato scade.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).

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