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Art. 46

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 65b lett. c LPP)

  1. Nel caso in cui le riserve di fluttuazione non siano state interamente alimentate, gli istituti collettivi e comuni soggetti alla LFLP possono concedere miglioramenti delle prestazioni se:
    1. il 50 per cento al massimo dell’eccedenza di ricavi prima della costituzione della riserva di fluttuazione è utilizzata per miglioramenti delle prestazioni; e
    2. la riserva di fluttuazione è alimentata almeno in misura del 75 per cento del corrente obiettivo di riferimento.
  2. Le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione, accreditate a favore dell’avere di risparmio degli assicurati secondo l’articolo 68a LPP, non sono considerate un miglioramento delle prestazioni.
  3. Questa disposizione non si applica agli istituti di previdenza di associazioni e agli istituti di previdenza che assicurano più datori di lavoro in strette relazioni economiche o finanziarie.

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