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Art. 48

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP) Gli attivi e i passivi sono valutati conformemente alle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26. Le riserve necessarie per coprire rischi attuariali sono stabilite in base al calcolo attuale del perito in materia di previdenza professionale ai sensi dell’articolo 52e LPP.

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