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Art. 48b

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 65a cpv. 4 LPP)

  1. Gli istituti collettivi devono informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
    1. l’ammontare dei contributi o dei premi complessivamente versati, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischio e delle spese;
    2. la parte di contributi o di premi che la cassa pensioni affiliata è tenuta a versare, suddivisi in funzione del risparmio, dei rischi e delle spese.
  2. Devono inoltre informare ogni cassa pensioni affiliata in merito a:
    1. il totale dei fondi liberi o delle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione;
    2. la chiave di ripartizione applicata in seno all’istituto collettivo;
    3. la quota di eccedenze spettante alla cassa pensioni affiliata.

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