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Art. 48j

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 53a lett. a LPP)

Le persone e le istituzioni incaricate di amministrare il patrimonio devono agire nell’interesse dell’istituto. In particolare, non sono autorizzate a:

  1. sfruttare la conoscenza di mandati dell’istituto per effettuare in anticipo, parallelamente o subito dopo le medesime transazioni per conto proprio (front/parallel/after running );
  2. compiere operazioni su un titolo o un investimento quando è trattato dall’istituto e qualora ne possa derivare uno svantaggio per quest’ultimo; è equiparata a un’operazione commerciale ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma;
  3. modificare la composizione dei depositi dell’istituto in assenza di un interesse economico di quest’ultimo.

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