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Art. 55

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 71 cpv. 1 LPP)

Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:

  1. 1 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l’80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
  2. 50 per cento: per gli investimenti in azioni;
  3. 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all’estero;
  4. 15 per cento: per gli investimenti alternativi;
  5. 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
  6. 2 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
  7. 3 5 per cento: per gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettera dter.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 giu. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1585).

  2. Introdotta dalla cifra I n. 2 dell’O del 26 ago. 2020 concernente modifiche nell’ambito della previdenza professionale, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3755).

  3. Introdotta dalla cifra I dell’O del 17 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 794).

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