(art. 71 cpv. 1 LPP)
Alle singole categorie d’investimento si applicano i seguenti limiti riferiti al patrimonio totale:
- 1 50 per cento: per i titoli ipotecari svizzeri su immobili, costruzioni in diritto di superficie, nonché terreni edificabili; il valore di pegno non può tuttavia superare l’80 per cento del valore venale; le lettere di pegno sono trattate come titoli ipotecari;
- 50 per cento: per gli investimenti in azioni;
- 30 per cento: per gli investimenti immobiliari, di cui al massimo un terzo all’estero;
- 15 per cento: per gli investimenti alternativi;
- 30 per cento: per gli investimenti in valute estere le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate;
- 2 10 per cento: per gli investimenti in infrastrutture;
- 3 5 per cento: per gli investimenti di cui all’articolo 53 capoverso 1 lettera dter.