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Art. 6

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 10 cpv. 1 LPP)

  1. L’assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui inizia il rapporto di lavoro o sussiste per la prima volta un diritto al salario, ma in ogni caso dal momento in cui il salariato si avvia per recarsi al lavoro.
  2. Per i disoccupati l’assicurazione esplica i suoi effetti dal giorno in cui sono soddisfatte per la prima volta i presupposti del diritto di cui all’articolo 8 della legge del 25 giugno 19821sullʼassicurazione contro la disoccupazione (LADI) o l’assicurato riceve indennità secondo l’articolo 29 LADI.

Footnotes

  1. RS 837.0

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