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Art. 60a

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(art. 1 cpv. 3 e 79b cpv. 1 LPP)

  1. Per il calcolo dell’acquisto si devono rispettare i medesimi parametri, determinati in base a principi tecnici riconosciuti, su cui si fonda il piano di previdenza (art. 1g ).
  2. L’importo massimo della somma d’acquisto è ridotto dell’avere del pilastro 3a nella misura in cui questo supera la somma, compresi gli interessi, dei contributi massimi deducibili annualmente dal reddito a partire dai 24 anni giusta l’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 13 novembre 19851sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute. Gli interessi sono calcolati in base al tasso d’interesse minimo LPP in vigore per gli anni corrispondenti.
  3. Se un assicurato dispone di un avere di previdenza che rimane nel precedente istituto di previdenza o di un avere di libero passaggio che non doveva essere trasferito in un istituto diprevidenzagiusta gli articoli 3 e 4 capoverso 2bisLFLP, l’ammontare massimo della somma di acquisto è ridotto di questo importo.2
  4. Se un assicurato che riscuote o ha riscosso prestazioni di vecchiaia successivamente riprende l’attività lucrativa o aumenta nuovamente il suo grado d’occupazione, l’ammontaremassimodella somma di acquisto è ridotto dell’importo delle prestazioni di vecchiaia già riscosse.3

Footnotes

  1. RS 831.461.3

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

  3. Introdotto dall’all. n. 7 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506).

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