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Art. 62a

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale
  1. L’età ordinaria di pensionamento delle donne nella legge federale del 20 dicembre 19461su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti vale anche come età ordinaria di pensionamento delle donne nella LPP (art. 13 LPP).
  2. Questa età di pensionamento è parimenti determinante per:
    1. il momento in cui è applicata l’aliquota minima di conversione secondo l’articolo 14 capoverso 2 LPP e la lettera b delle disposizioni transitorie della 1arevisione LPP del 3 ottobre 2003;
    2. il calcolo degli accrediti di vecchiaia del 18 per cento (art. 16 LPP e lett. c delle disposizioni transitorie della 1arevisione LPP del 3 ott. 2003);
    3. l’aliquota di conversione applicabile al momento di calcolare la rendita di invalidità secondo l’articolo 24 capoverso 2 LPP.

Footnotes

  1. RS 831.10

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