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Art. 62c

831.441.1OPP 2Federal Council Ordinance1 gen 1985Fonte originale

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1arevisione della LPP) Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per le donne:

Classe di etàEtà ordinaria di pensionamento delle donneAliquota minima di conversione per le donne
1942647.20
1943647.15
1944647.10
1945647.00
1946646.95
1947646.90
1948646.85
1949646.80

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