Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione in collaborazione con i servizi di cui all’articolo 21c . Le disposizioni d’esecuzione regolano in particolare:
- i dati da registrare e il loro trattamento;
- l’accesso ai dati;
- le misure organizzative e tecniche necessarie alla garanzia della protezione e della sicurezza dei dati;
- la durata di conservazione dei dati.