I servizi cantonali competenti possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari che sono necessari per l’esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all’articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 19941sull’assicurazione malattie.
Per ottenere l’accesso ai dati si registrano presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
I costi relativi all’accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.