916.161OPFFederal Council Ordinance1 dic 2025Fonte originale
Chiunque importi un prodotto fitosanitario omologato secondo l’articolo 49 deve annunciarlo all’organo di notifica per prodotti chimici entro tre mesi dalla prima immissione sul mercato.
Il contenuto e la forma dell’annuncio sono disciplinati dagli articoli 49 e 51 OPChim1.
Le modifiche dei dati di cui all’articolo 49 OPChim devono essere annunciate all’organo di notifica per prodotti chimici entro tre mesi.
L’obbligo di annuncio non si applica ai prodotti fitosanitari importati per uso personale.