(art. 6 cpv. 3, 7 cpv. 2 e 141)
Le seguenti sostanze attive approvate nell’UE sono considerate approvate anche in Svizzera ai sensi dell’articolo 6. Tuttavia, sono soggette alle seguenti condizioni e restrizioni divergenti dal diritto dell’UE:
| Nome comune, numero d’identificazione | Denominazione IUPAC | Uso previsto | Purezza | Altre condizioni e restrizioni |
|---|---|---|---|---|
| Quest’elenco non contiene ancora alcuna voce. |
Le sostanze attive, i fitoprotettori e i sinergizzanti seguenti sono approvati a norma del regolamento (CE) 1107/20091, ma non approvati in Svizzera (art. 7):
| Nome comune, numero d’identificazione | Denominazione IUPAC | |
|---|---|---|
| Quest’elenco non contiene ancora alcuna voce. |
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 4 cpv. 1 lett. a. ↩
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.
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