(art. 20)
Condizioni per l’omologazione di un prodotto fitosanitario destinato a un uso non professionale
Un prodotto fitosanitario è omologato per un uso non professionale se, oltre alle esigenze di cui all’articolo 10, sono adempiute anche le condizioni seguenti:
- Non contiene alcuna sostanza attiva approvata come sostanza candidata alla sostituzione.
- Non contiene alcuna sostanza attiva ad azione sistemica, qualora sia destinato a eliminare vegetali indesiderati o parti di vegetali oppure a influire sulla crescita indesiderata di vegetali.
- Secondo l’allegato I parti 2–5 del regolamento (CE) n. 1272/20081non è classificato o non va classificato in una delle categorie seguenti:
– cancerogeno di categoria 1A, 1B o 2;
– mutageno di categoria 1A, 1B o 2;
– tossico per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2;
– sensibilizzante della pelle di categoria 1;
– lesioni oculari gravi di categoria 1;
– sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1;
– tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3;
– tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 o 2;
– esplosivo;
– corrosivo per la pelle di categoria 1A, 1B o 1C;
– pericolo acuto per l’ambiente acquatico di categoria 1;
– pericolo cronico per l’ambiente acquatico di categoria 1 o 2.
- Secondo la valutazione dei rischi eseguita sulla base dell’allegato 3 non è pericoloso per le api.
- Non esiste un uso del prodotto fitosanitario per il quale, per ridurre il rischio per gli utilizzatori, è domandata una misura di protezione più severa rispetto all’impiego di un dispositivo di protezione individuale costituito da calzature robuste, guanti, occhiali, indumenti a maniche lunghe e copricapo.
- Il prodotto fitosanitario è formulato e imballato in modo tale da facilitare il dosaggio nell’uso.