Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all’articolo 27a capoverso 3 può essere versata un’equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l’articolo 48a .
L’indennità è fissata definitivamente dall’autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.
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