La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
La CFCG e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza giudiziaria e amministrativa. Se necessario e possibile, coordinano le proprie indagini.
Se ha notizia di crimini o delitti secondo il Codice penale (CP)1, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale.
Se ha notizia di violazioni della presente legge il cui perseguimento non è di sua competenza, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale e l’Autorità intercantonale.