L’Autorità intercantonale e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
L’Autorità intercantonale e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza amministrativa.
Se ha notizia di crimini o delitti secondo il CP1o di infrazioni alla presente legge, l’Autorità intercantonale ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.