L’Autorità intercantonale può chiedere alle competenti autorità estere le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.
Può trasmettere alle autorità estere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
l’autorità estera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;
l’autorità estera è vincolata al segreto d’ufficio;
l’autorità estera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso dell’Autorità intercantonale;
le informazioni sono necessarie per l’esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d’affari.
L’Autorità intercantonale può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.
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