Per adempiere i propri compiti, l’organo di coordinamento può:
rivolgere raccomandazioni alle autorità d’esecuzione della presente legge;
far capo a periti.
L’organo di coordinamento non può emanare decisioni impugnabili ai sensi degli articoli 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa.