Oltre agli altri compiti che gli conferisce la presente legge, l’organo di coordinamento:
1. l’attuazione coerente ed efficace delle misure legali nell’ambito della prevenzione del gioco eccessivo,
2. il buon coordinamento tra le autorità d’esecuzione della presente legge nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni dei giochi e nell’ambito della lotta contro i giochi in denaro illegali;
c. redige e pubblica ogni anno un rapporto d’attività;
d. collabora, se necessario, con le autorità di vigilanza nazionali ed estere.
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