Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano all’Autorità intercantonale una richiesta d’autorizzazione d’organizzatore.
Se la richiesta è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una richiesta d’autorizzazione, l’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
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