I titolari di un’autorizzazione rilasciata conformemente al diritto anteriore per le lotterie e le scommesse intercantonali o per gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono continuare a proporre tali giochi soltanto se:
la richiesta di un’autorizzazione d’organizzatore secondo l’articolo 141 è stata approvata; e
presentano all’Autorità intercantonale, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, una richiesta d’autorizzazione del gioco.
Le autorizzazioni secondo il capoverso 1 restano valide finché la decisione in merito alla richiesta d’autorizzazione è passata in giudicato, ma almeno per due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Se entro il termine di cui al capoverso 1 lettera b non è presentata una richiesta d’autorizzazione del gioco, l’autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore scade due anni dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Dall’entrata in vigore della presente legge, l’Autorità intercantonale esercita la vigilanza sui giochi di destrezza il cui svolgimento è automatizzato, in linea o intercantonale.
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