Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dquater, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.1
La FINMA pubblica un elenco delle società di cui al capoverso 1.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 33,399;FF 2020 221). ↩
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