Il trattamento di dati personali da parte dell’Ufficio di comunicazione è disciplinato dalla legge federale del 7 ottobre 19941sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. Il diritto d’accesso dei privati è disciplinato dall’articolo 8 della legge federale del 13 giugno 20082sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione.3
L’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni con la FINMA, la CFCG, l’autorità intercantonale, l’Ufficio centrale e le autorità di perseguimento penale mediante una procedura di richiamo.4
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 9 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989;FF 2006 4631). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.