Durante l’analisi svolta dall’Ufficio di comunicazione secondo l’articolo 23 capoverso 2, l’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano i valori patrimoniali segnalati secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge oppure secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP1.
L’intermediario finanziario esegue gli ordini dei clienti che riguardano importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.2