Se, dopo una comunicazione secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera a della presente legge o secondo l’articolo 305tercapoverso 2 CP1, l’Ufficio di comunicazione non notifica all’intermediario finanziario entro 40 giorni feriali la trasmissione a un’autorità di perseguimento penale delle informazioni comunicate, l’intermediario finanziario può interrompere la relazione d’affari.
L’intermediario finanziario che intende interrompere la relazione d’affari può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguirne la traccia.
L’interruzione della relazione d’affari e la data dell’interruzione devono essere comunicate senza indugio all’Ufficio di comunicazione.
Dopo l’interruzione della relazione d’affari il divieto d’informazione di cui all’articolo 10a capoverso 1 deve continuare a essere rispettato.